Accesso civico

Il diritto di accesso civico

Il diritto di accesso civico è costituito dal diritto di chiunque, attribuito dall’art. 5 comma 1 D.lgs. 33/2013, di ottenere il rilascio di documenti, informazioni o dati che non siano stati pubblicati in violazione di un obbligo di legge. Il diritto di accesso civico generalizzato è attribuito dal comma 2 dell’art. 5 D.lgs. 33/2013, per l’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Anche l’esercizio di questa facoltà, può essere esercitata da chiunque.

Restano esclusi dall’accesso civico generalizzato i dati e documenti per i quali sussistano le limitazioni indicate dell’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. Di seguito si riportano i recapiti dell’ufficio cui indirizzare la richiesta: Amministratore dr Sergio Capeto Petrucciani – petrucciani@pec.it tel. 0832 448111

Le modalità per l’esercizio di tale diritto sono le seguenti:

ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le Società ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO SEMPLICE
La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata all’Amministratore Dr Sergio Capeto Petrucciani.
L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: petrucciani@pec.it
In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il Presidente del Collegio Sindacale della Casa di Cura dr Manieri Valter, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: petrucciani@pec.it
A fronte dell’inerzia da parte dell’Amministratore o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso  al  Tribunale  amministrativo  regionale  ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013). L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

Elenco delle richieste di accesso